Trasporto di alimenti non deperibili, i requisiti igienico-sanitari

 Questi i requisiti igienico-sanitari richiesti per gli automezzi da adibire al trasporto di alimenti. 

Gli automezzi adibiti al trasporto di alimenti devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dall’all. II, cap. IV, del Reg. CE 852/2004. In particolare, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati “devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in moto tale da consentire un’adeguata pulizia e disinfezione”. Quanto all’utilizzo di una “normale autovettura senza coibentazione” si fa presente che sebbene l’automezzo nel caso specifico non necessiti di dispositivi atti al mantenimento di una temperatura refrigerata, i materiali utilizzati per la coibentazione del vano di carico garantiscono condizioni ambientali tali da preservare la conservazione dei prodotti trasportati limitandone l’esposizione a temperature elevate e/o fonti di calore; tali condizioni sono di fatto controindicate nelle etichette di molti prodotti non deperibili comprese le bevande. In virtù di questo, la coibentazione è auspicabile. In ogni caso, l’operatore del settore alimentare deve indicare le modalità attraverso le quali durante il trasporto, con qualsivoglia automezzo, garantisce il rispetto dei requisiti di conservazione indicati per tali prodotti e dei requisiti imposti dal suddetto regolamento in termini igienico-strutturali (requisiti di sanificabilità del vano di carico e/o dei contenitori utilizzati) e in termini procedurali (protezione dei prodotti da ogni forma di contaminazione).


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