Regolamento UE 2021/382, modifiche sull’igiene degli alimenti

Il 3 marzo scorso è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il Regolamento (UE) 2021/382, che introduce alcune importanti modifiche ad alcuni requisiti del Regolamento (CE) 852/2004 in materia di sicurezza alimentare, di lotta allo spreco alimentare e di gestione aziendale, alle quali le aziende del settore dovranno adeguarsi. Il nuovo Reg. UE 2021/382 si inserisce in una serie di aggiornamenti che la normativa europea sta ricevendo per modernizzare e armonizzare alcuni aspetti relativi alla gestione sicura dei prodotti alimentari. A tal riguardo sono in previsione nel prossimo futuro la revisione del General Food Law, ulteriori modifiche al Reg. CE 852/2004 e anche al Reg. UE 1169/2011.

QUALI SONO LE NOVITÀ SULL’AUTOCONTROLLO E L’HACCP

1) GESTIONE DEGLI ALLERGENI

Contenitori, attrezzature e veicoli utilizzati per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione e la trasformazione di prodotti con ingredienti allergenici (allegato II Reg. UE 1169/2011) non devono essere usati anche per prodotti che non contengono tali sostanze, a meno che non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di residui visibili. Le aziende devono attuare delle procedure atte a garantire l’effettuazione della pulizia e del controllo almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili delle sostanze o prodotti che provocano allegrie o intolleranze. Non è quindi prevista alcuna analisi di laboratorio ma un semplice controllo visivo.

2) RIDISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI

Si potrà cedere alimenti in forma di donazione alimentare, dopo aver verificato in modo oggettivo che questi sono ancora in uno stato adatto al consumo. Più nello specifico gli Operatori del Settore Alimentare al fine di valutare se gli alimenti siano adatti al consumo umano devono tenere in considerazione almeno alcuni elementi/indicazioni, come assicurare: – che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale; – l’integrità dell’imballaggio, se opportuno; – le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura; – la data di congelamento, se applicabile; – le condizioni organolettiche; – la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, nel caso di prodotti di origine animale.

3) CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

Gli Operatori del Settore Alimentare devono istituire all’interno dell’impresa una cultura della sicurezza alimentare adeguata, fornendo delle prove per dimostrarlo. Deve esserci quindi l’impegno sia dei dirigenti che dei lavoratori a produrre e distribuire in modo sicuro gli alimenti, con la dovuta consapevolezza dei pericoli legati alla sicurezza alimentare. L’attuazione di queste misure deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare. Per le aziende della produzione primaria e delle attività connesse sarà sufficiente inserire nel proprio Manuale di Autocontrollo una sezione nella quale dichiarino il loro impegno e quello di tutti i dipendenti a promuovere la cultura della sicurezza all’interno della propria azienda.

Si dovrà stabilire in modo chiaro ruoli e responsabilità delle persone addette al lavoro, garantire che il sistema di gestione rimanga sempre aggiornato rispetto alle modifiche operative che il lavoro subisce, che i controlli siano eseguiti puntualmente e tutta la documentazione sia sempre aggiornata e che al personale sia garantita la formazione e la supervisione adeguate.

CONCLUSIONI

Il nuovo Regolamento è entrato in vigore da fine marzo 2021. Il primo passo sarà verificare se nella propria impresa ci siano già i presupposti su cui integrare i nuovi requisiti, in caso contrario occorrerà mettersi al passo e impostare un Autocontrollo tale da poter trarre benefici sia per l’impresa che per i consumatori. La mancanza dell’indicazione di queste nuove procedure, nel piano di autocontrollo o nel Piano HACCP delle aziende, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000 (D.lgs. 193-07).

Fonte: https://normativaalimentare.it/news/regolamento-ue-2021-382-igiene-alimenti/

 


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