Pratiche sleali, nota del Ministero delle Politiche agroalimentari e forestali

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute di recente al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, relativamente alla corretta interpretazione di quanto statuito nell’ambito del Decreto Legislativo n. 198 dell’8 novembre 2021, il Ministero ha emanato la Nota n. 308927 del 12/07/2022 avente come oggetto: “Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Interpretazione articolo 2, comma 1, lettera a) accordo quadro”, riportato di seguito.

“Riguardo al contenuto dell’articolo 2, comma 1, lettera f) in collegamento con quanto è disposto dalla lettera a) del medesimo articolo 2, il Ministero precisa che la lettera f) del citato articolo definisce le fattispecie del “contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica” indicando tra le due possibilità previste anche “l’accordo quadro come definito alla lettera a)”.

A tale riguardo, lo Scrivente ufficio, acquisito il parere conforme dell’Ufficio legislativo, è dell’avviso che gli accordi quadro, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a) non debbano intendersi sempre e comunque, cioè automaticamente, come contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica.

La natura periodica del contratto, infatti, non dipende dalla forma che il contratto assume ma dalle modalità con cui la prestazione contrattuale è eseguita: la prestazione è periodica se tra le singole consegne del bene intercorre un lasso di tempo. Nei contratti periodici, peraltro, la periodicità si pone come elemento essenziale del contratto, sì che ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre; il che distingue il contratto periodico dal contratto di vendita a consegne ripartite, quest’ultimo caratterizzato dall’unicità della prestazione rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto (vd. Cass. civ., Sez. III Ord., 11 novembre 2021, n. 33559).

Pertanto, affinché l’accordo quadro possa qualificarsi quale contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica, è necessario che l’accordo quadro stipulato tra le parti faccia espresso riferimento alla modalità di consegna dei prodotti stabilendo, quale elemento essenziale, il periodo di consegna esplicitamente convenuto, anche ai fini delle modalità di pagamento, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198.”

Per denunciare una pratica sleale il Ministero mette a disposizione la modulistica a questo link, dove è anche possibile consultare la normativa in vigore.

https://alimentinews.it/attualita/normativa/814-pratiche-sleali-nota-del-ministero-delle-politiche-agroalimentari-e-forestali


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