LEX ALIMENTARIUS

Macellaio condannato penalmente perchè la salsiccia conservata in frigorifero è priva di tracciabilità.

La Suprema corte con la sentenza 50348/19 pubblicata dalla terza sezione penale ha condannato un macellaio perché deteneva, per la vendita nel suo negozio, 18 chilogrammmi di salsiccia di cinghiale senza indicare la provenienza delle carni usate per la produzione, condannandolo a sei mila euro di ammenda. Secondo la Cassazione penale il titolare dell’esercizio adibito a produzione e vendita di generi alimentari è colpevole del reato di cui all’articolo 5 lettera b) della 283/62. Secondo i giudici si tratta di un reato di danno «perché la disposizione è finalizzata, non tanto a prevenire mutazioni che nelle altre parti della legge 283/62, articolo 5, sono prese in considerazione come evento dannoso, quanto, piuttosto, a perseguire un autonomo fine di benessere, assicurando una protezione immediata all’interesse del consumatore affinché il prodotto giunga al consumo con le cure – igieniche imposte dalla sua natura. Ed è stato chiarito che il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dall’articolo 5, lettera b), della legge 30 Aprile 1962, n. 283, è configurabile quando è accertato che le concrete modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell’alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato di danno a tutela dell’ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura».Ancora: «È comunque necessario accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento delle sostanze escludendo, tuttavia, la necessità di analisi di laboratorio o perizie, ben potendo il giudice di merito considerare altri elementi di prova, come le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e, pertanto, rilevabile da una semplice ispezione. Integra il reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, la preparazione di alimenti in violazione delle disposizioni sulla tracciabilità della materia prima».


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